VALORIZZATA LA VOLONTA’  DEL MINORE CHE DESIDERA TRASCORRERE PIU’ TEMPO CON IL PADRE

Con ricorso il padre adiva il Tribunale di Pisa,  al fine di sentir modificare le condizioni previste in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.  In particolare  domandava l’affido esclusivo del figlio minore in proprio favore, con collocamento presso di sé. A sostegno delle domande svolte, il ricorrente deduceva tra le altre, il fatto di trascorrere maggiore quantità di tempo con il figlio minore, nonché la non serenità dell’ambiente familiare materno. Il Tribunale di Pisa confermava l’affido condiviso già adottato con sentenza di divorzio dal Tribunale di Pisa ma, recependo la volontà del minore, modificava  le precedenti condizioni, sia in punto di collocamento sia in punto di mantenimento. Il Tribunale infatti  disponeva il collocamento paritario del figlio a settimane alternate presso ciascun genitore, collocamento pienamente rispondente al diritto alla bigenitorialità. Le dichiarazioni del bambino, pienamente attendibili, venivano per di più corroborate da quanto rilevato dall’educatrice domiciliare nel corso dell’osservazione della relazione genitore/figlio presso l’abitazione di entrambe le parti. Il Giudice precisava inoltre che il regime ordinario di affido condiviso esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere eccezionalmente derogato soltanto quando esso si palesi pregiudizievole per l’interesse del minore, unico criterio di riferimento per ogni decisione in materia di affidamento della prole. L’eccezione, ossia l’affido esclusivo ad uno dei genitori, con conseguente sacrificio del principio di bigenitorialità, si giustifica solo in presenza di un rigoroso accertamento non solo in positivo della idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo della manifesta inidoneità o carenza educativa dell’altro genitore (ex multis Cass. n. 16593/2008). Nella specie, pur rilevata la elevata e perdurante conflittualità tra le parti che inquina gli scambi comunicativi su temi inerenti il figlio minore, non sono stati rilevati indici di inidoneità o carenza di educativa di uno dei due genitori tali da determinare la modifica del regime di affido. La dichiarazione di  entrambi i genitori che  si  impegnavano  a prendersi cura del figlio inoltre,  la decisione della madre di porre fine alla relazione di convivenza con il compagno, che aveva tenuto comportamenti non idonei nei confronti del minore, ed in ultimo la dichiarata volontà  di intraprendere privatamente un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di addivenire ad una comunicazione efficace nell’interesse della prole,  giustificavano ampiamente un affido condiviso. Il collocamento paritetico del minore, con diritto di visita a settimane alterne presso ciascuno dei genitori, comportava inoltre l’eliminazione dell’obbligo del contributo al mantenimento in favore del figlio minore, a carico del padre.