I PRESUPPOSTI PER L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO  MAGGIORENNE E NON AUTOSUFFICIENTE

Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27818

Con sentenza n. 821/2021, il Tribunale di Messina disponeva l’obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, divenuta, nelle more, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Veniva ritenuta equa la corresponsione di Euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché l’obbligo di mantenimento dell’attrice. Il padre separato  proponeva appello avverso la suddetta sentenza ma, la Corte di appello di Messina, lo respingeva. 
L’uomo proponeva quindi  ricorso per Cassazione, chiedendo tra le altre, la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui veniva respinta la  domanda di cessazione dell’obbligo di mantenimento della figlia, da tempo maggiorenne o di riduzione dell’assegno, nonostante la stessa non avesse intrapreso un percorso di studio e non si fosse prodigata per trovare un lavoro. Per di più la ragazza aveva iniziato una stabile convivenza con un compagno che svolgeva attività lavorativa da cui aveva avuto a sua volta una figlia.  Conseguentemente riteneva di dover essere revocata l’ assegnazione della casa familiare alla madre.
La Suprema Corte accoglieva le censure dell’uomo, specificando che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto andavano presi in considerazioni alcuni presupposti: l’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del conseguimento del mantenimento;  l’effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio  oltre  al suo impegno nel cercare un lavoro. Inoltre, qualora il figlio dei genitori separati, nonostante la sua maggiore età, non riuscisse a trovare un’occupazione stabile che lo rendesse economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall’obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l’obbligazione alimentare all’interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa.
Nel caso in esame, la Corte di Appello non si era attenuta a questi principi, non consentendo l’espletamento di attività istruttoria volta a dimostrare l’assunto del padre, nonostante fossero state esposte le ragioni poste a fondamento delle relative domande.