Tribunale Bolzano, 13/02/2024
Con ricorso del 06.07.2023, il padre chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio minore. Inoltre, lamentava la sussistenza di un atteggiamento fortemente mortificante ed ostativo da parte della donna nei confronti di sé stesso nonché del suo ruolo genitoriale. Veniva inoltre evidenziato come predetto atteggiamento fosse volto, di fatto, ad alienare ed estromettere totalmente il padre dalla vita del figlio, ad assoluto detrimento del diritto alla bigenitorialità del minore.Instauratosi il contraddittorio, il Giudice provvedeva, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, ad una parziale modifica delle condizioni di separazioni, regolamentando in misura maggiormente dettagliata e precisa il contenuto del diritto di visita spettante al padre in relazione al quale la sentenza di separazione si esprimeva in termini estremamente generici tanto che finivano per favorire conflittualità incidendo negativamente sul diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità.
Pertanto, con ordinanza, veniva indicato con precisione il periodo minimo di frequentazione del padre con il figlio, demandando all’esito dell’audizione del minore e della disamina della relazione Servizi Sociali, ogni ulteriore decisione in ordine alle richieste del padre.
Nelle more dell’audizione del minore, il padre depositava istanza con cui si doleva della perdurante inosservanza della madre di suo figlio anche all’ordinanza adottata dal Giudice, depositando documentazione comprovante quanto lamentato. Chiedeva inoltre che i provvedimenti provvisori ed urgenti venissero modificati (art. 473-bis.23, c.p.c.) disponendo l’affidamento esclusivo del minore al padre o, in subordine, l’affidamento congiunto con prevalente collocazione presso il padre. Veniva quindi disposto l’immediato ascolto del minore di anni tredici e mezzo, dal quale emergeva, confermando le doglianze del padre, non solo che la madre ostacolasse consapevolmente e regolarmente non solo l’esercizio di visita del padre, ma anche ogni diversa forma di contatto con lo stesso. Emergeva inoltre che la donna non avesse rispettato il calendario di frequentazione prefissato, continuando di fatto, ad opporsi alle frequentazione padre/figlio.
Dall’audizione del minore emergeva come lo stesso fosse affezionato e volesse bene ad entrambi i suoi genitori e che avrebbe voluto frequentare tranquillamente entrambi, specificando che se proprio avesse dovuto scegliere dove vivere, avrebbe voluto vivere con padre, in quanto sarebbe stato certo che il genitore avrebbe poi rispettato i giorni in cui il figlio avrebbe dovuto vedere la mamma.
Il Giudice pertanto, al fine di favorire un pieno recupero del legame padre-figlio e di tutelare il diritto del minore a mantenere un sano ed equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali, prevedeva la collocazione prevalente del minore presso la casa paterna, riconoscendo comunque alla madre il diritto di frequentare e vedere lo stesso nella misura più ampia possibile.
A tale modificazione, conseguiva necessariamente la cessazione del versamento alla donna da parte del padre, dell’importo mensile di € 250.00 previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, riservandosi il Giudice di valutare, nel prosieguo di causa, se imporre alla madre un contributo per il mantenimento del figlio, come chiesto dal padre.