Cass. Civ., Sez. I, ord.18 ottobre 2024 n. 27043
L’uomo proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di Appello che, in parziale modifica del decreto del Tribunale di Velletri, disponeva a favore della moglie un assegno divorzile di euro 500,00 seppur la stessa intrattenesse una relazione more uxorio dal 2010, circostanza, tra l’altro non contestata dalla stessa. L’uomo deduceva come la Corte di Merito, contrariamente a quanto affermasse la giurisprudenza maggioritaria, avesse erroneamente dato rilevanza alla mancanza di coabitazione tra la ex moglie ed il nuovo compagno, per escludere l’esistenza di una famiglia di fatto ed una stabile convivenza more uxorio con progetto di vita e comunanza di affetti. La Corte rigettava il ricorso specificando come la Corte d’Appello avesse accertato che, stante l’ assenza di una stabile convivenza, non vi fossero elementi che documentassero con sufficiente certezza la formazione di una famiglia di fatto, non essendo prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita e di impegni economici, i viaggi e le vacanze estive della coppia, la frequentazione domestica, documentata occasionalmente, né la dazione di somme di denaro che poi venivano restituite dalla donna. La Corte ricorda come seppur l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incida sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ciò non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa. Specifica inoltre che, anche nel caso non vi fosse una stabile coabitazione potrebbe venir meno il diritto a percepire l’assegno divorzile, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale. A tale proposito ricorda come le Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021 abbiano fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l’esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative come la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all’assegno (Cass. 3645/2023).