Affido paritario ed alternanza dei genitori nella casa familiare

AFFIDO PARITARIO ED ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE 

CORTE D’APPELLO -TORINO 14.03.2024

La madre proponeva reclamo avverso il decreto del giudice di primo grado che disponeva l’affido paritario delle figlie ancora piccole, nonché l’alternanza della casa coniugale tra i genitori.

In particolare la madre, sostenendo che non vi fossero i presupposti per il collocamento alternato delle minori, chiedeva di disporre la collocazione prevalente  dei bambini presso la propria abitazione, ed in virtù della gran lunga squilibrata situazione economica in favore del padre, la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di € 1.200,00 (600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese mediche. La madre deduceva, tra le altre,  che il collocamento alternato non fosse praticabile sia  per le difficoltà di dialogo tra i genitori,  sia per gli impegni lavorativi del padre il quale lavorava per l’intera giornata.

La  Corte dichiarava infondato il reclamo della donna facendo presente come entrambi i genitori avessero buone capacità genitoriali e fossero presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico, avvalendosi, nell’organizzazione della quotidianità, del supporto dei nonni materni e paterni. Inoltre  le relazioni dei Servizi, pur dando atto della difficoltà di comunicazione all’Interno della coppia genitoriale, confermavano la sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle minori con i genitori, a settimane alterne, presso l’abitazione familiare.

La Corte inoltre, pur dando atto del divario reddituale a favore del padre separato, non lo riteneva comunque tale da giustificare un assegno così spropositato come richiesto dalla madre. Per questo, pur tenendo conto delle  reali esigenze delle minori, appurata sia la presenza di un contesto familiare da cui non emergevano indicatori di un tenore di vita medio-alto, sia l’attuazione di tempi paritari di collocazione delle minori presso i genitori, disponeva, a carico del padre, la corresponsione dell’ importo di euro 100,00 a titolo di mantenimento a favore di ciascun figlio.

La madre proponeva reclamo avverso il decreto del giudice di primo grado che disponeva l’affido paritario delle figlie ancora piccole, nonché l’alternanza della casa coniugale tra i genitori.

In particolare la madre, sostenendo che non vi fossero i presupposti per il collocamento alternato delle minori, chiedeva di disporre la collocazione prevalente  dei bambini presso la propria abitazione, ed in virtù della gran lunga squilibrata situazione economica in favore del padre, la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre nella somma mensile di € 1.200,00 (600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese mediche. La madre deduceva, tra le altre,  che il collocamento alternato non fosse praticabile sia  per le difficoltà di dialogo tra i genitori,  sia per gli impegni lavorativi del padre il quale lavorava per l’intera giornata.

La  Corte dichiarava infondato il reclamo della donna facendo presente come entrambi i genitori avessero buone capacità genitoriali e fossero presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico, avvalendosi, nell’organizzazione della quotidianità, del supporto dei nonni materni e paterni. Inoltre  le relazioni dei Servizi, pur dando atto della difficoltà di comunicazione all’Interno della coppia genitoriale, confermavano la sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle minori con i genitori, a settimane alterne, presso l’abitazione familiare.

La Corte inoltre, pur dando atto del divario reddituale a favore del padre separato, non lo riteneva comunque tale da giustificare un assegno così spropositato come richiesto dalla madre. Per questo, pur tenendo conto delle  reali esigenze delle minori, appurata sia la presenza di un contesto familiare da cui non emergevano indicatori di un tenore di vita medio-alto, sia l’attuazione di tempi paritari di collocazione delle minori presso i genitori, disponeva, a carico del padre, la corresponsione dell’ importo di euro 100,00 a titolo di mantenimento a favore di ciascun figlio.