In materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, la regola generale è l’affido condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità, fatti salvi casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un’evidente e pregiudizievole carenza educativa di uno dei genitori, tale da porre in serio pericolo o alteri l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore. L’affido esclusivo è una decisione presa dal giudice, che prevede che uno dei due genitori abbia la responsabilità esclusiva dei figli, pur rimanendo comunque di competenza di entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse (come la scelta della scuola).
Il genitore affidatario esclusivo, per le decisioni di maggiore interesse, dovrà comunque consultare l’altro genitore cui spetta il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione e di mantenere il diritto di visita con il minore come stabilito dal giudice. Il genitore affidatario dovrà quindi e comunque favorire il mantenimento dei rapporti tra i figli e l’altro genitore. Importante: L’affido esclusivo non significa decadenza del genitore della titolarità della responsabilità genitoriale. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il piu’ possibile il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Di seguito si indicano alcuni ipotesi per i quali il Tribunale ha ritenuto disporsi l’affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori:
Genitore indifferente nei confronti del figlio che non contribuisca al suo mantenimento; condanna del genitore per reati gravi; qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato, allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale; costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori; l’usare violenza nei confronti dell’altro alla presenza dei figli.